Controversie condominiali e giudici di pace

Spese condominiali

Controversie condominiali

Alla base delle più comuni controversie condominiali vi sono rumori molesti e fastidiosi da parte di un condòmino in orari non adeguati, odori sgradevoli provenienti da un appartamento, ma anche un uso improprio e personale delle parti comuni, disagi provocati da animali domestici o piante eccessivamente ingombranti. Chi più ne ha, più ne metta! Non è semplice addentrarsi nella materia delle dispute condominiali e, se si opta in casi estremi per una denuncia, l’iter è lungo e tortuoso, tra cause, sentenze e risarcimenti. In prima battuta, la figura che è bene intervenga nelle questioni condominiali è l’amministratore, cercando di mediare al fine di riportare la serenità nel condominio, ma solo se tali questioni riguardano un cattivo uso delle parti comuni o una violazione del regolamento condominiale, dunque non se il torto inflitto e subito riguarda due condòmini in forma privata. L’amministratore può, se lo ritiene necessario, inviare una raccomandata formale all’inquilino disturbatore, richiamandolo all’ordine. Se, dopo tale procedura, il disagio prosegue, generalmente si ricorre all’intervento della magistratura, in particolare al giudice di pace.

Giudici di pace e competenze in materia di condominio

Il ruolo dei giudici di pace è stato recentemente di gran lunga ampliato, per quanto riguarda le competenze, attraverso un decreto. In particolare, l’articolo 27 di tale provvedimento estende la competenza dei giudici di pace alle controversie in materia condominiale oggetto di mediazione. Nell’articolo 7 del codice di procedura civile è attribuita ai giudici di pace una competenza per materia condominiale indipendentemente dal valore della causa in relazione a problematiche relative alla modalità d’uso dei servizi condominiali, alle immissioni di fumi, a rumori molesti e intollerabili, ma anche a problematiche riguardanti il piantamento di alberi o siepi. Se si discute sul diritto o meno da parte di un condominio di poter usufruire di un bene mobile comune, il giudice di pace possiede competenza soltanto fino a 5.000 euro, altrimenti si deve far riferimento al Tribunale.