Confusione patrimoniale e revoca dell’amministratore condominiale

Spese condominiali

Confusione patrimoniale

Per confusione patrimoniale s’intende ogni azione che non sia volta alla separazione condominiale. In altre parole, le somme che vanno a confluire all’interno del conto corrente intestato al condominio, di cui ha responsabilità l’amministratore, non possono essere in nessuna maniera sottratte o confuse. Come decretato dal regolamento del condominio e dalle nuove riforme in materia, a tale confusione sussegue la revoca dell’amministratore condominiale dal suo ruolo.

A essere contestati dunque non solo prelievi, ma anche bonifici e versamenti sospetti, che possono in qualche modo mettere in dubbio la trasparenza delle azioni contabili da parte dell’amministratore.

Generandosi una confusione a livello di patrimonio tra condominio ed amministratore o condomini terzi infatti, diviene reale la possibilità di abusi che, anche nel caso non sussistano di fatto, possono concretizzarsi nella revoca effettiva dell’amministratore condominiale dall’incarico.

La revoca dell’amministratore condominiale dal suo ruolo

L’apertura di un conto condominiale è operazione obbligatoria per ogni condominio in cui è nominato un amministratore, ovvero obbligatoriamente in ogni condominio che consti di almeno 8 condòmini.

Le somme che confluiscono in tale conto sono finalizzate a precise opere di manutenzione, risanamento, ristrutturazione, copertura di costi ordinari e straordinari, ed in nessun modo i condòmini hanno facoltà e diritto di disporne a uso privato ed individuale.

A scopo di chiarificare i movimenti in entrata ed in uscita riferiti al conto corrente condominiale, ogni condòmino ha pieno diritto di visionare e avere copia di un rendiconto periodico, dopo richiesta all’amministratore condominiale, il quale non ha alcun diritto di rifiutarsi: in caso di inadempimento alla richiesta, vi è giustificazione di revoca.

La confusione patrimoniale non è soggetta a gerarchie o livelli di gravità ma è di per sé, in ogni caso, motivo di revoca dal ruolo: parte degli innumerevoli ricorsi che affollano i Tribunali in Italia non avrebbero senso di essere presi in considerazione dunque, poiché, come già ricordato, la revoca non risente della necessità di comprovare l’effettivo abuso, basandosi sulla condanna della condotta che può far trasparire anche soltanto la possibilità che avvenga.